Mansioni di un ramo di formazione e d’esame riconosciuto
Tra i 21 riconosciuti, il ramo «Öffentliche Verwaltung/Admnistration publique/Amministrazione pubblica» (ovap) è il secondo settore di formazione e d’esame nel campo professionale commerciale più grande della Svizzera. Il ramo opera in tutte le regioni linguistiche. L’insieme dei rami costituisce la Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC). Quest’ultima è l’ente responsabile dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione per la professione «Impiegato di commercio AFC/Impiegata di commercio AFC».

I cinque rami di formazione e d’esame più grandi sono tenuti a cooperare nel comitato della CSRFC, nella Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) e nelle commissioni specializzate.

Ogni singolo ramo di formazione e d’esame, e di conseguenza anche l’ovap, deve garantire, conformemente agli statuti della CSRFC, lo svolgimento delle seguenti mansioni:

  1. Redigere e adattare periodicamente la parte del piano di formazione specifica del settore per la pratica professionale (azienda e corsi interaziendali) nelle tre lingue nazionali.
  2. Mettere a disposizione i documenti d’esecuzione e gli strumenti per la formazione aziendale (art. 16 dell’Ordinanza in materia di formazione e parte A del piano di formazione) e per i corsi interaziendali (art. 18 dell’Ordinanza in materia di formazione e parte C del piano di formazione) nelle versioni linguistiche necessarie.
  3. Assicurare la qualità della formazione specifica del ramo.
  4. Mettere a disposizione i documenti d’esecuzione e gli strumenti per la procedura di qualificazione aziendale e per la nota del luogo di formazione parte aziendale (art. 21 e 22 dell’Ordinanza in materia di formazione e parte D del piano di formazione) nelle versioni linguistiche necessarie.
  5. Garantire l’acquisizione e la raccolta delle note per la procedura di qualificazione aziendale e per le note dei luoghi di formazione relativi alla parte aziendale (art. 22 cpv. 1–3 dell’Ordinanza in materia di formazione e parte D del piano di formazione) in collaborazione con le autorità cantonali competenti.
  6. Garantire l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali e la trasmissione dei contenuti delle nozioni settoriali.
  7. Supportare le autorità cantonali competenti nello svolgimento della procedura di qualificazione aziendale.
  8. Mettere a disposizione periti/perite per la procedura di qualificazione aziendale e prendere parte in modo adeguato alla loro formazione.
  9. Nell’ambito dell’implementazione dal 2011 al 2014 garantire l’attuazione delle misure specifiche del settore descritte nel programma d’informazione e preparazione della CSRFC.
  10. Ne conseguono, per il periodo successivo alla conclusione dell’implementazione, le informazioni, i documenti ed, eventualmente, la formazione dei seguenti gruppi target:
    • Responsabili della formazione professionale (formatori/formatrici) delle aziende formatrici
    • Formatori/formatrici CI: responsabili del ramo e commissioni corsi aziendali (membri della commissione, coordinatori/coordinatrici CI e formatori/formatrici CI)
    • Autori degli esami e periti/perite d’esame nella procedura di qualificazione aziendale
  11. Informazioni professionali e marketing delle nuove leve
  12. Sviluppo di strumenti di formazione per la formazione professionale pratica (azienda e corsi interaziendali)
  13. Accompagnamento dell’esecuzione.